1982 - Pietro Ebner, Chiesa Baroni e Popolo nel Cilento


Il testo seguente è riportato in nota alle pagg. 238-240 del I volume.
























































































































































            

Trascrivo lo statuto esistente nell'ADV della confraternita del Rosario di Felitto sostituitasi a quella del Sacramento già il 26 maggio 1716 (visitatore vicario generale Pisoni). La cappella, allora fuori dell'abitato, vi era inclusa nell'800. Lo statuto, che possiamo considerare come statuto-tipo, venne aggiornato nell'800 e poi approvato nel 1897. Trattasi di un fascicolo ms., con sul primo f Statuto generale / della Congregazione del Santissimo Rosario - Felitto), di fogli scritti 6 con inchiostro nero, da una sola mano. Incipit: Doveri dei fratelli" / Explicit: "sentimenti di pietà e di amore".

Doveri dei fratelli:

1° Il fine di questa congregazione è di onorare specialmente la V. SS. del Rosario, perciò ogni fratello deve fuggir tutti quei pericoli che sogliono condurre al male e praticare la virtù.

2° Nei giorni stabiliti i fratelli debbono intervenire in congregazione a fine di frequentare i soliti esercizi di pietà, adempiendo scrupolosamente i comandamenti di Dio, i precetti di Santa Romana Chiesa.

3° In tutte le feste della SS. Madre debbono i fratelli intervenire alla recita del Rosario, al quale, dopo il Vangelo, il direttore spirituale o chi per lui porrà termine, rivolgendo ai fratelli un discorsetto di occasione.

4° E' obbligo di ogni ascritto di intervenire a tutte le pubbliche processioni vestito del sacco. Fra più confraternite avrà la precedenza quella che prima ottenne l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

5° I fratelli dovranno stare all'obbedienza del superiore, ed avvertiti fino alla quarta volta saranno a maggioranza voti radiato dal ruolo de' fratelli.

Ammissione dei fratelli e delle sorelle:

1° Chiunque vorrà far parte della confraternita, purché non abbia oltrepassato la età di 70 anni, dovrà presentare domanda in scritto al superiore della stessa, il quale avrà l'obbligo di commetterne informazione al nostro fratello de' novizi ed al direttore spirituale. Riuscita favorevole, in un giorno di riunione generale propone la domanda, ed il richiedente, a maggioranza di voti sarà ammesso o respinto.

2° L'ammissione de' fratelli sarà fatta nel modo seguente:
fino agli anni 20 pagheranno L. 1.25;
dai 20 ai 30 L. 2.10;
dai 30 ai 40 L. 3.75;
dai 40 ai 50 L. 7.50;
dai 50 ai 60 L. 20;
dai 60 ai 70 L. 25.50.


3° 1 nuovi ammessi non entreranno nei diritti, se non avranno soddisfatto al pagamento dell'intratura nelle mani del Tesoriere che ne rilascerà ricevuta.

4° Ciascuno ascritto pagherà inoltre un'annua prestazione in L. 1.25.

5° L'ammissione delle sorelle va regolata come quella dei fratelli, esse però non hanno voce attiva o passiva, e perciò non possono intervenire in congregazione. Debbono però ne' giorni di festa della Vergine intervenire in chiesa per la recita del Santo Rosario.

6° Non pagando si cadrà in contumacia, durante la quale si perde ogni diritto. La contumacia si può pagare, ed allora il fratello o la sorella si considera come se non fosse stato mai contumace.

La divisa della congrega sarà , veste bianca con merletto idem e trasparente rosso, cingolo rosso, mozzetta rossa, con placca rappresentante la Regina del Rosario, cappello cremisi con fiocco rosso.

8° In caso di associazione in punto di morte, il superiore ne avviserà il direttore spirituale, e se nulla osta quanti più fratelli potrà per accompagnare la salma dell'ascritto. Il in questo caso richiederà un garante pel compenso stabilito in L. 31.00 scuoterà con tutti quei modi consentiti dalle leggi della buona creanza e carità cristiana non meno di un mese, dopo 3 scadrà.

Dei benefizi che godono:

1° Ciascuno ascritto avrà in caso di morte l'accompagnamento dalla propria casa fino alla chiesa ove si celebrerà il funerale che dev'essere sempre solenne. Dalla chiesa poi fino al camposanto sarà accompagnato dal solo padre spirituale, o chi per lui, andando a carico della congrega anche il compenso a due facchini per il trasporto della salma.

2° A spese della confraternita sarà la cera fissata a libre 3, nonché l'elemosina di L. 1.00 per la celebrazione di una messa di requiem, da celebrarsi per l'estinto nel primo giorno di semidoppio dopo il decesso.

3° Il compenso al Clero è fissato in L. 17.25 compreso L. 0.60 spettante al sagrestano pel suono delle campane.

4° Nessun fratello può ricusarsi di accompagnare la salma dell'estinto, può però farsi sostituire. Quante volte, potendo, non interviene egli ne il suo sostituto, pagherà in beneficio della cassa una multa di L. 1.25.

Dell'elezione del governo:

1° La confraternita avrà il superiore o Priore, il l° assistente e il 2° assistente quali ufficiali maggiori, il Tesoriere, il Segretario ed il Sagrestano quali ufficiali minori.

2° Il giorno fissato per l'elezione del governo è quello della Purificazione di Maria SS. Si procederà a voti segreti, e chi otterrà la maggioranza risulterà eletto.

3° In quanto al Tesoriere il nuovo governo nello stesso giorno presenterà alla congregazione generale una terna di fratelli probi e forniti di beni di fortuna, ed assoggettatala alla votazione resterà eletto uno dei tre proposti avrà maggiore numero di voti.

4° Le cariche durano un anno; decorso il quale il governo e il tesoriere dovranno presentare i conti della loro gestione nel termine di 15 giorni al nuovo governo che li esaminerà diligentemente e li sottoporrà alla congrega per l'approvazione o per la significa.

5° Gli ufficiali tanto maggiori che minori potranno essere confirmati; debbono però sempre presentare i conti alla congrega generale.

Doveri degli amministratori:

1° Al Priore e agli assistenti spetta l'amministrazione della congregazione ed in caso di dimessioni di affari, si risolverà l'occorrente a maggio.

2° Agli stessi spetta fare osservare le regole superiormente approvate talché ne essi ne la confraternita generale hanno facoltà di modificarle. Baderanno al buon ordine, alla decenza della chiesa, e quanto riguarda il maggior decoro della pia adunanza.

3° Al solo Priore sarà lecito di ammonire i fratelli che non intervengono in congregazione, che non curano di assistere alle opere di pietà e che forviano dai doveri cristiani. Spetta anche a lui proporre la radiazione dal ruolo dei fratelli, qualora alcuno incorresse nelle pene canoniche o venisse condannato dai tribunali per misfatto.

4° Gli assistenti, sempre precedente il lo al 2° faranno le veci del Priore in sua assenza. Il Priore, o chi ne fa le veci, porterà nelle pubbliche funzioni un bastone nero.

Del Tesoriere:

1° Il tesoriere dovrà riscuotere dai fratelli il dritto di entratura e le prestazioni annue registrando tutto in apposito libro rilasciando le corrispondenti ricevute.

2° Sodisferà a tutte le spese che occorrono, dietro mandata del governo, vistato dal Parroco, e ciò per evitare inutile sperpero di denaro. Qualunque esito farà senza tale autorizzazione, andrà a suo carico.

3° Terrà registro dei fratelli contumaci, il cui notamento dovrà presentare al governo alla fine della sua gestione, per rilevare a chi si debbono negare i dritti de' quali si gode stante in regola.

4° Deve tenere i conti sempre pronti e corredarli di tutti i documenti ad ogni inchiesta del governo; ed alla fine della sua gestione, passerà nelle mani del tesoriere annessare la rispettiva resta di cassa.

Del Segretario:

1° Il segretario avrà cura del registro dei fratelli e delle sorelle, notando l'epoca della loro ammissione; noterà i contumaci e registrerà tutte le deliberazioni prese dalla congrega in generale e del governo.

2° Spedirà il biglietti di avviso per le riunioni della confraternita, preparerà quanto occorre per l'elezione degli ufficiali, e noterà i fratelli che non intervengono alle riunioni ed alle esequie.

3° Spedirà al Tesoriere i mandati di pagamento sottoscritti dal governo, vidimati dal Parroco, registrandoli in apposito libro; trascriverà ancora tutte lettere che si spediscono dal governo, per averne conoscenze in caso di bisogno.

Del Sagrestano:

1° Il sagrestano è obbligato a curare diligentemente la decenza della chiesa e tutte le cose che si appartengono alla confraternita. Starà agl'ordini del Padre spirituale per tutto ciò che riguardi rubrica di sacre funzioni.

Del Padre spirituale:

1° La congregazione avrà un padre spirituale al quale esclusivamente spetta ciò che concerne il sacro culto.

2° Celebrerà nei giorni assegnati e quante volte ne sarà richiesto per ogni celebrazione di M.p. L. una e per ogni M.C. L. tre.

3° Dovrà predicare ne' giorni di congregazione, confessare richiesto, veglierà alla decenza de' sacri arredi, impedito potrà farsi rimpiazzare sempre d'accordo col governo.

4° Il padre spirituale dura in carica per un anno; potrà essere rieletto e il prescelto si metterà in carica dietro l'approvazione dell'Ordinario.

Disposizioni generali:

1° Le presenti regole, senza alcune particolari approvazioni dell'ordinario diocesano, non potranno essere variate.

2° Il Parroco vigilerà sul buono andamento della confraternita, e qualora crederà di esservi abusi e disordini, è tenuto rapportarne all'autorità ecclesiastica.

3° Coll'istallarsi di questa congregazione i dritti del Parroco non affatto essere menomati.

4° Non si può nella cappella della confraternita, che è appunto quella del Rosario, esercitarsi funzioni che sono di mero dritto parrocchiale, come a dire, benedizione di candele, delle ceneri, delle Palme. Ne si può in detta cappella funzionare contemporaneamente che si funziona nella chiesa parrocchiale.

3° Dovendo distribuire le candele ai fratelli nel giorno della Purificazione, le stesse si faranno benedire dal Parroco.

La Vergine Benedetta assista la Pia adunanza e infonda nell'animo de' singoli componenti sentimenti di pietà, di amore".

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