Sul fusillo di Felitto

Spunti di riflessione


scheda fusillo prima scheda fusillo seconda scheda fusillo terza

Le immagini qui riportate sono state "catturate" dalla pagina web

http://www.prodottitipici.com/
prodotto/5255/
fusillo-di-felitto.htm


il 28 settembre 2014.
Riteniamo non faccia male ricordare, anche a beneficio di chi non lo sapesse, che dal 2002 il fusillo di Felitto è inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Campania, ai sensi del Decreto Legislativo 173/98 e del Decreto Ministeriale 350/99(1). Tale riconoscimento ha come effetto immediato una relativa tutela del nome (non può essere registrato alcun prodotto che contenga il nome di un prodotto tradizionale), ed uno più promozionale, essendo previsto che tale elenco fosse propedeutico alla redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico(2).
L'iter necessario al riconoscimento richiede la compilazione di una scheda tecnico-normativa che, una volta approvata dalla Regione, viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Tale scheda tecnica ha il duplice scopo di definire in maniera adeguata il prodotto, i materiali e le modalità di lavorazione, e di richiedere, qualora fosse necessario (nei casi in cui sia possibile), delle deroghe alle norme sanitarie vigenti, per garantire non solo la sopravvivenza del prodotto tradizionale ma anche la possibilità di commercializzazione.
Nei frammenti di schermata riportati a fianco è contenuta, quasi integralmente, la scheda tecnica a suo tempo redatta a corredo della pratica per il riconoscimento del fusillo di Felitto.
Di essa colpiscono, a parte la favoletta sulle origini (!!!), la sommarietà estrema delle caratteristiche (un cilindro di pasta cavo), eccezion fatta per la (im)precisione quasi fiscale riguardo la lunghezza del fusillo: 18-22 centimetri, senza alcun riferimento a quella che è una delle sue peculiarità, ovvero il ridotto spessore. Per assurdo, un cilindro di pasta forato alto tre dita, ma della giusta (!) lunghezza potrebbe essere spacciato per fusillo di Felitto! Quanto alle deroghe, nulla fu richiesto.
Da ciò possono derivare alcuni spunti di riflessione. In primo luogo, la grossolanità non paga, anzi! Una prova possiamo trovarla nell'ultimo frammento qua sotto. La scarsa informazione paga ancora meno: è inconcepibile, a 12 anni dal riconoscimento della tradizionalità del fusillo (aldilà dell'importanza che si voglia attribuire all'evento), che poche persone ne abbiano sentito parlare, ed ancora meno ne conoscano il contenuto. E infine, la sufficienza e la supponenza sono addirittura deleterie. Vedasi sempre qua sotto, per farsene persuasi.
Ci pare sensato, quindi, proporre innanzitutto di concorrere ad una migliore definizione della scheda-prodotto suddetta, con conseguente richiesta alla Regione di una sua variazione, verificando se è necessario, e possibile, richiedere delle deroghe alle norme sanitarie vigenti. Ma non basta: il riconoscimento di tradizionalità non costituisce tutela sufficiente: non dà, ad esempio, alcuna garanzia dell'origine geografica del prodotto, benché nel nome stesso possa contenere un riferimento geografico, come nel nostro caso. Per cui sarà anche necessario discutere di elevare il livello di protezione, avviando eventualmente le procedure per ottenere uno status superiore (DOP, IGP, ...). Questo secondo passo potrebbe essere meglio definito lungo quel percorso comune prefigurato nel recente incontro con Slow Food, e potrebbe rappresentare una ulteriore qualificazione per un prodotto che è sicuramente già valido, ma a cui non può fare altro che bene un irrobustimento dei suoi tratti distintivi.
1). D.M. 350/99, art.1 -
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo.
2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
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1). "Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicita', con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico". (decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, art. 8, comma 5) ritorna


pagina inserita il 29.09.2014 - ultimo aggiornamento 29.09.2014 Valid HTML 4.01 Transitional

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